Art. 31.
(Vigilanza).

      1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'azienda sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dalle direzioni provinciali del lavoro, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dello sviluppo economico e, per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e alle autorità marittime, portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale ed aeroportuale, nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuare, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione

 

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con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.